FIGC. Frosinone ricorso infondato e rigettato con aggravamento pene.
FIGC. Un altro piccolo passo verso la verità. In attesa degli ulteriori accertamenti richiesti nel precedente comunicato della Procura sportiva d’Appello per individuare i giocatori che commettono l’illecito sportivo che riaprirebbero i giochi sulla regolarità della partita ma prendiamo atto che è il dispositivo che segue a sancire che con certezza sono stati messi in atto comportamenti antisportivi, illeciti ed irregolari e che sono stati stigmatizzati ed hanno portato ad una nuova rilettura ad un aggravamento di pene ….. per cui per questo è stato respinto il ricorso del Frosinone di fatto acclarando la sua colpevolezza e quella dei suoi giocatori ai danni del Palermo … adesso ci attendiamo un ulteriore passo sul ricorso del Palermo che proprio per questi fatti chiede la non omologazione del risultato e la vittoria a tavolino come previsto dalle leggi federali in casi come questi.
La Corte ha ritenuto che il ricorso, proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. sia infondato e vada, quindi, rigettato. Nel contempo non può non ammettere che i comportamenti posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, meritano di essere fortemente stigmatizzati e adeguatamente sanzionati; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.
A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti. La gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo; ciò impone non solo di rigettare il ricorso proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. ma di aggravare le sanzioni, facendo applicazione della facoltà prevista dall’art. 36, comma 3, del C.G.S