La sentenza e la forza delle tifose rosanero (VIDEO)

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Su iniziativa delle Amiche tifose rosanero si sono riuniti al Barbera i tifosi per attendere buone nuove dalla Corte d’appello ed alla fine è arrivata la mezza buona notizia di giocare in serie B e non più in serie C ma rimane il rammarico visto che il processo si fonda sul nulla di non avere avuto riconosciuto ancora il diritto di giocare i play off per andare in serie A.
Qualcuno in maniera azzeccata ha commentato :”Condannati per non avere fatto nulla“. o come ha detto Foschi :”Pagato per quello che non abbiamo commesso!!!

Da sottolineare che quando allo Stadio si sente energia positiva poi i risultati vengono e la Serie B è in ogni caso una buona notizia !

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CFA
(2018/2019)
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella
riunione tenutasi in Roma il 29 maggio 2019, ha
adottato le seguenti decisioni:
COLLEGIO
Prof. P. Cirillo – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio
Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.


1. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2018/19
INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4,
COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19
GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com.
Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
2. RICORSO DEL SIG. GIAMMARVA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA
SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA DALL’8.11.2017 ALL’8.8.2018) AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E
8 C.G.S., NONCHÉ ART. 85 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA
12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
3. RICORSO DEL SIG. MOROSI ANASTASIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER
ANNI 5 CON PRECLUSIONE EX ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 C.G.S., NONCHÉ ARTT. 84, COMMI 1 E 3 E 85 NOIF SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL
DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CDA
DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 7.3.2017 E, SUCCESSIVAMENTE, CONSIGLIERE CDA
DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA SINO AL 3.5.2018 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA
12055/816 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 29.4.2019 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff. n. 63/TFN del 13.5.2019)
La C.F.A., preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi come sopra proposti
dalla società US Città di Palermo SpA, dal sig. Giammarva Giovanni, dal Sig. Morosi Anastasio, dal sig.
Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto così dispone:
– dichiara inammissibili gli interventi proposti da Benevento Calcio Srl, Lega Nazionale
Professionisti Serie B, US Salernitana 1919 Srl e Sporting Network Srl;
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dalla US Città di Palermo SpA ed in parziale
riforma della decisione impugnata, così ridetermina la misura sanzionatoria alla stessa inflitta:
punti 20 (venti) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva
2018/19; ammenda di € 500.000,00 (cinquecentomila);
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Giammarva Giovanni ed in parziale
riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 1 (uno) di
inibizione;
– in parziale accoglimento del ricorso come proposto dal sig. Morosi Anastasio ed in parziale
riforma della decisione impugnata riduce la sanzione allo stesso inflitta ad anni 3 (tre) di
inibizione;
– in parziale accoglimento del ricorso in appello come proposto dal Procuratore Federale e dal
Procuratore Federale Aggiunto e in parziale riforma della decisione impugnata, rilevata
l’insussistenza della inammissibilità del deferimento dichiarata nei confronti del sig. Zamparini
Maurizio, visto l’articolo 37, comma 4 C.G.S., restituisce gli atti al Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare.
Dispone la restituzione delle tasse reclamo.


IL PRESIDENTE
Paolo Cirillo
Pubblicato in Roma il 29 maggio 2019
IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE
Antonio Di Sebastiano          Gabriele Gravina