FIGC – Monreale e Castelvetrano accordo sanzioni ratificato

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COMUNICATO UFFICIALE N. 320
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 255/AA al N. 272/AA, inerenti
provvedimenti della Procura Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 264/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 463 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo BONURA e Vincenzo DE LUCA, e della società A.S.D. MONREALE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
CARMELO BONURA, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della società A.S.D. MONREALE CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, e per aver consentito e comunque non impedito al tecnico DE LUCA Vincenzo, tesserato quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni della stessa società a far data dal 22.08.2018, di svolgere l’attività di allenatore
della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;
VINCENZO DE LUCA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 del Settore Giovanile e Scolastico, poiché, tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D.
MONREALE CALCIO quale allenatore squadre minori categoria Pulcini 9 anni a far data dal 22.08.2018, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D MONREALE CALCIO di altro allenatore abilitato, anche l’attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi provinciali;
A.S.D. MONREALE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti BONURA Carmelo ed al tecnico DE LUCA Vincenzo;
 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo BONURA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONREALE CALCIO, e dal Sig. Vincenzo DE LUCA;
 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Carmelo BONURA, di 15 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo DE LUCA, e di € 100,00 di ammenda per la società A.S.D. MONREALE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina


FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Ciro PICCOLO e Baldassarre NASTASI, e della società A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE, avente ad oggetto la seguente condotta:
CIRO PICCOLO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D.
CASTELVETRANO SELINUNTE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 39
lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica), per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019 per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 AllieviProvinciali un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico NASTASI Baldassarre, tesserato quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile della stessa società, di svolgere l’attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;
BALDASSARRE NASTASI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art.37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS (stagione sportiva 2018/2019-sezione 2 pag.13 e ssg- -attività giovanile agonistica) perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. CASTELEVETRANO SELINUNTE quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile, e per aver altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte dellasocietà A.S.D CASTELVETRANO SELINUNTE di altro allenatore abilitato, anche l’attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;
A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro PICCOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE e dal Sig. Baldassarre NASTASI;
– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
-vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Baldassarre NASTASI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Ciro PICCOLO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina